Manutenzione ordinaria
Le opere di manutenzione ordinaria, definite dall’allegato al D.M. 2 marzo 2018, in applicazione dell’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, classificate come attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggette a provvedimento autorizzativo, comunque denominato (fatti salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni).
Pertanto, eventuali S.C.I.A./C.I.L.A. presentate ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aventi per oggetto tali attività edilizie, saranno considerate irricevibili ed archiviate. Infatti, per definizione, tali titoli devono riguardare esclusivamente opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, e/o interventi di maggior importanza.