NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA

12 maggio 2021

Dal 15 maggio 2021 entreranno in vigore le nuove procedure previste dall’articolo 94-bis (“Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché la nuova classificazione sismica del Comune di Vedelago

Data di Pubblicazione

12 maggio 2021

Normativa di riferimento

D.G.R. n. 1823 del 29 dicembre 2020 - Approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94-bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, e proroga del regime transitorio riguardante l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005;

D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021 - Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 83, comma 3; D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, articoli 93 e 94. D.G.R./CR n. 1 del 19/01/2021;

D.G.R. n. 378 del 30 marzo 2021 - Approvazione delle nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare;

Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 241 del 20 aprile 2021 - Approvazione degli schemi di denuncia per l’autorizzazione sismica e dei principali documenti ed elaborati di deposito;

Legge regionale 28 aprile 2021, n. 7 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

Entrata in vigore nuove disposizioni

A far data dal 15 maggio p.v. entreranno in vigore le nuove procedure previste dall’articolo 94-bis (“Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché la nuova classificazione sismica del Comune di Vedelago che, da zona sismica 3, per effetto della DGR 244/2021 risulta ora classificato in zona sismica 2 con accelerazione al suolo compresa tra 0,125g e 0,200g.

Dalla medesima data, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, sarà tenuto a svolgere i nuovi adempimenti di sismica - denominati “preavviso e denuncia dei lavori in zona sismica” esclusivamente mediante modalità telematica (ai sensi dell’allegato A, capitolo 1, della D.G.R.378/2021).

In applicazione di tali disposizioni, nel portale UNIPASS dal 15 maggio p.v. saranno in linea le nuove procedure di sismica, che andranno a sostituire le procedure attualmente in vigore.

Procedure ed adempimenti - cosa cambia

Di seguito si riportano le nuove procedure ed i relativi adempimenti da assolvere per il tramite del predetto portale UNIPASS:

Lo sportello unico del Comune di Vedelago, comune che per effetto delle nuove disposizioni ricade in zona sismica 2, risulterà destinatario:

  1. delle istanze di Autorizzazione sismica di competenza dell’Ufficio regionale del Genio Civile esclusivamente per:
    • interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001;
    • varianti sostanziali ad interventi rilevanti (di cui al decreto 30 aprile 2020 e all’allegato D della D.G.R. 1823/2020);

A tal riguardo, si evidenzia che il D.L. 76/2020 (convertito con la L. 120/2020), ha ridotto a 30 giorni le tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del D.P.R. 380/2001, confermando altresì il suo perfezionamento per silenzio/assenso. Per questa ragione, ferme restando le funzioni proprie degli Sportelli Unici che le disposizioni normative confermano essere i primi soggetti ‘riceventi’ di queste pratiche, le istanze riconducibili agli interventi sopra elencati saranno automaticamente inoltrate mediante la procedura UNIPASS all’Ufficio regionale del Genio Civile di Treviso.

Per i medesimi procedimenti - per espressa disposizione normativa - spetterà allo Sportello Unico rilasciare, in caso di formale richiesta dell’interessato, l’“Attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego”, ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis del medesimo decreto.

  1. del  preavviso e denuncia dei lavori in zona sismica per:
    • interventi di minore rilevanza ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001;
    • varianti sostanziali ad interventi di minore rilevanza (si rinvia per approfondimenti al decreto 30 aprile 2020 e all’allegato D della D.G.R. 1823/2020)
    • interventi privi di rilevanza ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.

Per questi interventi, dopo il loro deposito allo Sportello Unico, e fermo restando l’assolvimento dell’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, sarà possibile l’inizio dei lavori, non risultando necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 94 del citato decreto.

Solo in una seconda fase queste ultime categorie di interventi di sismica saranno sottoposte a controlli regionali a campione, secondo criteri e modalità che verranno fissate con specifica delibera di Giunta Regionale da approvare entro il 31 dicembre 2021. A tal riguardo si rinvia all’articolo 66 (“Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare”) della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 (sostituito con la L.R. 28 aprile 2021, n. 7).

In questa prima fase si procederà secondo le disposizioni operative indicate all’Allegato A della D.G.R. 378/2021, e precisamente fissate al suo capitolo 4 “Opere di minore rilevanza e prive di rilevanza in zone sismiche”:

«[…] Per tali interventi, in questo primo periodo di applicazione del nuovo quadro normativo, al fine di non appesantire il carico burocratico sui cittadini, sui professionisti e sui comuni, anche alla luce dell’entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica, si ritiene di non prevedere temporaneamente le verifiche, salvi i casi in cui l'ufficio tecnico ritenga motivatamente di procedere al controllo, e ci si riserva di adottare, entro il 31.12.2021, i criteri e le modalità per l’effettuazione di controlli a campione.»