Di seguito si riportano le nuove procedure ed i relativi adempimenti da assolvere per il tramite del predetto portale UNIPASS:
Lo sportello unico del Comune di Vedelago, comune che per effetto delle nuove disposizioni ricade in zona sismica 2, risulterà destinatario:
- delle istanze di Autorizzazione sismica di competenza dell’Ufficio regionale del Genio Civile esclusivamente per:
- interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001;
- varianti sostanziali ad interventi rilevanti (di cui al decreto 30 aprile 2020 e all’allegato D della D.G.R. 1823/2020);
A tal riguardo, si evidenzia che il D.L. 76/2020 (convertito con la L. 120/2020), ha ridotto a 30 giorni le tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del D.P.R. 380/2001, confermando altresì il suo perfezionamento per silenzio/assenso. Per questa ragione, ferme restando le funzioni proprie degli Sportelli Unici che le disposizioni normative confermano essere i primi soggetti ‘riceventi’ di queste pratiche, le istanze riconducibili agli interventi sopra elencati saranno automaticamente inoltrate mediante la procedura UNIPASS all’Ufficio regionale del Genio Civile di Treviso.
Per i medesimi procedimenti - per espressa disposizione normativa - spetterà allo Sportello Unico rilasciare, in caso di formale richiesta dell’interessato, l’“Attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego”, ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis del medesimo decreto.
- del preavviso e denuncia dei lavori in zona sismica per:
- interventi di minore rilevanza ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001;
- varianti sostanziali ad interventi di minore rilevanza (si rinvia per approfondimenti al decreto 30 aprile 2020 e all’allegato D della D.G.R. 1823/2020)
- interventi privi di rilevanza ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.
Per questi interventi, dopo il loro deposito allo Sportello Unico, e fermo restando l’assolvimento dell’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, sarà possibile l’inizio dei lavori, non risultando necessaria la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 94 del citato decreto.
Solo in una seconda fase queste ultime categorie di interventi di sismica saranno sottoposte a controlli regionali a campione, secondo criteri e modalità che verranno fissate con specifica delibera di Giunta Regionale da approvare entro il 31 dicembre 2021. A tal riguardo si rinvia all’articolo 66 (“Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare”) della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 (sostituito con la L.R. 28 aprile 2021, n. 7).
In questa prima fase si procederà secondo le disposizioni operative indicate all’Allegato A della D.G.R. 378/2021, e precisamente fissate al suo capitolo 4 “Opere di minore rilevanza e prive di rilevanza in zone sismiche”:
«[…] Per tali interventi, in questo primo periodo di applicazione del nuovo quadro normativo, al fine di non appesantire il carico burocratico sui cittadini, sui professionisti e sui comuni, anche alla luce dell’entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica, si ritiene di non prevedere temporaneamente le verifiche, salvi i casi in cui l'ufficio tecnico ritenga motivatamente di procedere al controllo, e ci si riserva di adottare, entro il 31.12.2021, i criteri e le modalità per l’effettuazione di controlli a campione.»