AVVISO AI PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON L'AEROPORTO MILITARE DI ISTRANA

14 novembre 2023

SI RACCOMANDA AI PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON L’AEROPORTO MILITARE DI ISTRANA DI RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLE SERVITÙ MILITARI E/O AERONAUTICHE VIGENTI

Data di Pubblicazione

14 novembre 2023

A seguito di segnalazione pervenuta dal comando dell'aeronautica militare si raccomanda ai proprietari dei fondi confinanti con l’Aeroporto Militare del 51° stormo di Istrana di rispettare quanto previsto dalle limitazioni imposte dalle servitù militari e/o aeronautiche così come riportate nell’art.68 e 69 delle norme tecniche operative del piano degli interventi vigente qui sotto riportato ed a mantenere pulito e privo di ostacoli il lato esterno della recinzione.

 

ARTICOLO 68 - FASCE DI RISPETTO AEROPORTUALE

1. Le fasce di rispetto aeroportuali sono destinate al mantenimento ed all'ampliamento degli impianti e relativi servizi esistenti.

2. Relativamente alle fasce di rispetto dell’aeroporto sono individuate le seguenti zone, riportate in Tavola 1.1 “carta dei vincoli” del PI, con le relative disposizioni:

a. aree n° 10: nella zona non possono essere costituiti ostacoli di qualsiasi altezza;

b. aree n° 9: nella zona è fatto divieto di costituire ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto di perimetro dell’Aeroporto, non superino l’altezza di 1 metro ogni 7 metri di distanza dal perimetro stesso;

c. aree n° 8: nella zona non possono essere costituiti ostacoli che superino la quota s.l.m. di m 41,70, corrispondente al livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale sulla direttrice di atterraggio Ovest, aumentata di 1 metro per ogni 50 metri di distanza dal perimetro stesso; nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota s.l.m. di 42,00m – corrispondente al livello medio dell’aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m. 87 slm);

d. aree n° 7: nella zona nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota slm di 42,00m – corrispondente al livello medio dell’Aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m87 slm).

 

ARTICOLO 69 - FASCE DI RISPETTO MILITARE

LIMITAZIONI MILITARI SUI TERRENI CIRCOSTANTI L'IMPIANTO A.M. UBICATO IN LOCALITA' FOSSALUNGA DI VEDELAGO (TV)

ELENCO DEI VINCOLI

1) AREA EVIDENZIATA IN GIALLO SULLA PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000

ALLEGATO N° 2 (Delimitata dal n° 11 nelle Tav. 1.1 e 1.2 in scala 1:5000)

Entro tale zona è vietato quanto segue:

  1. fare piantagioni di essenza tale (alberi d'alto fusto, canapa, granturco, ecc.) che possano impedire la possibilità di vista e di tiro; fare determinate operazioni campestri (quali: scassare il terreno con mine, bruciare i residui delle piantagioni e quanto altro possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza dell’impianto A.M.);
  2. lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni;
  3. aprire strade;
  4. fabbricare muri, edifici od altre strutture in elevazione;
  5. fare elevazioni di terra o di altro materiale;

f. scavare fossi od altri vani, ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque, della profondità massima di cm 50 (cinquanta);

  1. impiantare condotte elettriche sopraelevate, di gas o di liquidi infiammabili.
  2. impiantare depositi di gas o di liquidi infiammabili.

2) AREA EVIDENZIATA IN VERDE SULLA PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000

  1. N° 2 (Delimitata tra il n° 12 ed il n° 11 nelle Tav. 1.1 e 1.2 in scala 1:5000)
  1. tale area è vietato fare costruzioni di qualsiasi genere ed aprire strade.
  1. vincolo riferito alle costruzioni impedisce di fatto il proliferare di nuovi insediamenti.

In tale contesto l’autorizzazione per un’eventuale nuova realizzazione di piccoli manufatti (depositi attrezzi, ecc.) è subordinata a puntuali verifiche tecniche dell’Organo militare da condurre in conformità ai criteri dettati dalle norme in materia di Pubblica Sicurezza e che, necessariamente, devono riguardare specifiche situazioni e non esigenze di carattere generale.

3) AREA EVIDENZIATA IN ROSSO SULLA PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000

ALLEGATO N° 2 (Delimitata tra il n° 13 ed il n° 12 nelle Tav. 1.1 e 1.2 in scala 1:5000)

Entro tale area è vietato realizzare edifici industriali, gruppi di case, ospedali, scuole, chiese e luoghi di riunioni come mercati, stadi, stazioni ferroviarie ecc.

In tal senso si precisa che per “gruppo di case” debba intendersi un numero minimo di 5 (cinque) casolari, ciascuno abitato da un solo nucleo familiare, separato da un altro gruppo da una distanza di almeno m. 100 (cento).

Piano degli interventi vigente - clicca qui