A seguito di segnalazione pervenuta dal comando dell'aeronautica militare si raccomanda ai proprietari dei fondi confinanti con l’Aeroporto Militare del 51° stormo di Istrana di rispettare quanto previsto dalle limitazioni imposte dalle servitù militari e/o aeronautiche così come riportate nell’art.68 e 69 delle norme tecniche operative del piano degli interventi vigente qui sotto riportato ed a mantenere pulito e privo di ostacoli il lato esterno della recinzione.
ARTICOLO 68 - FASCE DI RISPETTO AEROPORTUALE
1. Le fasce di rispetto aeroportuali sono destinate al mantenimento ed all'ampliamento degli impianti e relativi servizi esistenti.
2. Relativamente alle fasce di rispetto dell’aeroporto sono individuate le seguenti zone, riportate in Tavola 1.1 “carta dei vincoli” del PI, con le relative disposizioni:
a. aree n° 10: nella zona non possono essere costituiti ostacoli di qualsiasi altezza;
b. aree n° 9: nella zona è fatto divieto di costituire ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto di perimetro dell’Aeroporto, non superino l’altezza di 1 metro ogni 7 metri di distanza dal perimetro stesso;
c. aree n° 8: nella zona non possono essere costituiti ostacoli che superino la quota s.l.m. di m 41,70, corrispondente al livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale sulla direttrice di atterraggio Ovest, aumentata di 1 metro per ogni 50 metri di distanza dal perimetro stesso; nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota s.l.m. di 42,00m – corrispondente al livello medio dell’aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m. 87 slm);
d. aree n° 7: nella zona nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota slm di 42,00m – corrispondente al livello medio dell’Aeroporto – aumentata di m 45 (m 42 + m 45 = m87 slm).
ARTICOLO 69 - FASCE DI RISPETTO MILITARE
LIMITAZIONI MILITARI SUI TERRENI CIRCOSTANTI L'IMPIANTO A.M. UBICATO IN LOCALITA' FOSSALUNGA DI VEDELAGO (TV)
ELENCO DEI VINCOLI
1) AREA EVIDENZIATA IN GIALLO SULLA PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000
ALLEGATO N° 2 (Delimitata dal n° 11 nelle Tav. 1.1 e 1.2 in scala 1:5000)
Entro tale zona è vietato quanto segue:
- fare piantagioni di essenza tale (alberi d'alto fusto, canapa, granturco, ecc.) che possano impedire la possibilità di vista e di tiro; fare determinate operazioni campestri (quali: scassare il terreno con mine, bruciare i residui delle piantagioni e quanto altro possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza dell’impianto A.M.);
- lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni;
- aprire strade;
- fabbricare muri, edifici od altre strutture in elevazione;
- fare elevazioni di terra o di altro materiale;
f. scavare fossi od altri vani, ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque, della profondità massima di cm 50 (cinquanta);
- impiantare condotte elettriche sopraelevate, di gas o di liquidi infiammabili.
- impiantare depositi di gas o di liquidi infiammabili.
2) AREA EVIDENZIATA IN VERDE SULLA PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000
- N° 2 (Delimitata tra il n° 12 ed il n° 11 nelle Tav. 1.1 e 1.2 in scala 1:5000)
- tale area è vietato fare costruzioni di qualsiasi genere ed aprire strade.
- vincolo riferito alle costruzioni impedisce di fatto il proliferare di nuovi insediamenti.
In tale contesto l’autorizzazione per un’eventuale nuova realizzazione di piccoli manufatti (depositi attrezzi, ecc.) è subordinata a puntuali verifiche tecniche dell’Organo militare da condurre in conformità ai criteri dettati dalle norme in materia di Pubblica Sicurezza e che, necessariamente, devono riguardare specifiche situazioni e non esigenze di carattere generale.
3) AREA EVIDENZIATA IN ROSSO SULLA PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000
ALLEGATO N° 2 (Delimitata tra il n° 13 ed il n° 12 nelle Tav. 1.1 e 1.2 in scala 1:5000)
Entro tale area è vietato realizzare edifici industriali, gruppi di case, ospedali, scuole, chiese e luoghi di riunioni come mercati, stadi, stazioni ferroviarie ecc.
In tal senso si precisa che per “gruppo di case” debba intendersi un numero minimo di 5 (cinque) casolari, ciascuno abitato da un solo nucleo familiare, separato da un altro gruppo da una distanza di almeno m. 100 (cento).