Calcolatore IMU online

  • Servizio attivo

Calcola liberamente l'IMU da versare sia per l'anno corrente che in caso di ravvedimento operoso.


A chi è rivolto

A tutti i contribuenti del Comune di Vedelago.

Sono tenuti al pagamento dell’imposta, salvo che l'immobile non sia abitazione principale del soggetto:

  • il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione) di beni immobili siti in Italia e destinati a qualsiasi utilizzo.
  • il  genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (co. 743, art. 1, L. 160/2019).
  • il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
  • il concessionario di aree demaniali
  • l’amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, quali portineria e parti comuni edificio.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le esenzioni consultare il documento dedicato che si trova più in basso nella sezione " Documenti".

Descrizione

L’IMU è entrata in vigore nel 2012 ed è stata oggetto di successivi interventi legislativi:

  • abolizione per l’abitazione principale - con alcune eccezioni - a partire dal 2014;
  • abolizione della IUC nelle componenti IMU e Tasi vigenti fino all'anno 2019;
  • nuova disciplina IMU dal 1° gennaio 2020 (L. 160/2019 art. 1, commi da 738 a 783).

Scadenze IMU:

  • acconto entro il 16 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre

È comunque possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Nella formulazione attuale, l’IMU è dovuta per:

  • immobili diversi dall’abitazione principale o assimilata, con l’eccezione di abitazione principale iscritta in catasto in categoria A/1-A/8-A/9;
  • pertinenze dell’abitazione indicata al punto precedente (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
  • aree edificabili
  • terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Come fare

Clicca su “Richiedi online” e poi naviga il menu e trovi tutto ciò che riguarda la tua posizione IMU.

Per accedere ai servizi utilizza SPID o CIE.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • i dati catastali e la rendita dei tuoi immobili per poterli inserire nel portale ai fini del calcolo dell’imposta
  • SPID o CIE, con apposito pin

Cosa si ottiene

La possibilità di inserire manualmente i tuoi immobili e calcolare l'imposta, stampare il riepilogo e il modello F24 da portare presso uffici postali o banche per il pagamento.

Tempi e scadenze

Il servizio online è immediato.

Quanto costa

L'utilizzo del servizio è completamente gratuito.

Casi particolari

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non ha pagato l'IMU entro la scadenza prevista o ha effettuato versamenti parziali può regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" (previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni). È possibile regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,30% nel 2018; 0,80% nel 2019; 0,05% nel 2020; 0,01% nel 2021; 1,25% nel 2022; 5% nel 2023; 2,5% nel 2024; 2% nel 2025). Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il regime sanzionatorio a decorrere dal 1° settembre 2024. Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, trovano applicazione le seguenti sanzioni:
  • entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
  • oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
  • oltre i due anni con la sanzione del 5%.
Dal 1° settembre 2024, trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 87/2024:
  • entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,25%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,39%;
  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,125%;
  • oltre un anno, con la sanzione del 3,57%.
Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Accedi al servizio

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Ulteriori informazioni

Per agevolazioni e ulteriori approfondimenti puoi contattare l'ufficio TRIBUTI

Per  informazioni sull’abitazione principale consulta il documento dedicato alle esenzioni che si trova più in basso nella sezioni " Documenti".

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 21/08/2025

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