Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), purchè in possesso dei requisiti richiesti. La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune. I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000) La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale. L’istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall’art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall’art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989, risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell’anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. “posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica” quali per esempio: L’utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone, che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica. Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza. La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato. L’Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all’iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l’iscrizione del cittadino nell’Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Mirandola. La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per: L’iscrizione e la cancellazione nello Schedario della popolazione temporanea viene comunicata al Comune di residenza effettiva. La richiesta può essere presentata: L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo un anno, comprensivo dei 4 mesi di dimora nel comune precedenti all’iscrizione. Tale lasso di tempo è da considerarsi il minimo al fine di considerare la presenza sul territorio comunale quale dimora abituale e non semplice domiciliazione. Telefono: 0423 702892 e-mail: residenza@comune.vedelago.tv.itA chi è rivolto
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Pagina aggiornata il 28/11/2025