Contributo richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana Iure sanguinis

Dettagli della notizia

ai sensi dell’art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 20.

Data:

19 Febbraio 2025

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Descrizione

Si informa che, ai sensi dell’art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 20, con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 19/02/2025, è stato istituito il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:
  1. Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555: € 600,00
  2. Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto: € 250,00
  3. Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto: € 300,00.
Il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA, selezionando la voce relativa al rilascio dei certificati anagrafici.
Nella causale riportare la voce che interessa tra:
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
RICHIESTE CERTIFICATI O ESTRATTI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili ai sensi dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.
Il contributo sulla certificazione di cui al comma 637:
– si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
– non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo;
– non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2025, 18:31

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