Al seguente link https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb-01-amministrative-ed.marzo-2023.pdf sono pubblicate le "Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature" predisposte dal Ministero dell’Interno e che illustrano in modo dettagliato il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature.
In sintesi, per quanto riguarda il Comune di Vedelago:
Popolazione legale di Vedelago al 31/12/2021 (DPR 20/01/2023): n. 16.554 abitanti
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Consiglieri da eleggere n. 16
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Candidati per ciascuna lista: minimo n. 11 - massimo n. 16
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Indicazione quote di genere: nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo dei candidati, con arrotondamento sempre all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero di candidati corrispondente a detto terzo (anche se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi)
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Numero di candidati
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Numero massimo di candidati per il genere più rappresentato
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Numero minimo di candidati per il genere meno rappresentato
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16
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10
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6
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15
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10
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5
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14
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9
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5
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13
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8
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5
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12
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8
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4
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11
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7
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4
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Numero sottoscrittori elettori del Comune di Vedelago per ciascuna lista di candidati:
min. n. 100 – max n. 200
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TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle candidature deve essere presentata alla Segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte:
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di venerdì 14 aprile 2023
dalle ore 08:00 alle ore 12.00 di sabato 15 aprile 2023
La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno più i candidati o dai sottoscrittori della lista, o dai delegati della lista stessa.
All’atto della consegna della lista alla segreteria del Comune il Segretario Comunale rilascia una ricevuta dettagliata ai presentatori.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Modello di presentazione della lista completo in ogni sua parte (atto principale e atti separati);
- Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco;
- Dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale;
- Certificati elettorali dei sottoscrittori della lista, dei candidati consiglieri comunali, del candidato sindaco;
- Dichiarazione dei delegati di lista, di collegamento con una o più liste. In caso di ballottaggio, eventuale dichiarazione di ulteriore collegamento;
- Contrassegno su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea (cm. 3 e cm. 10);
- Dichiarazione del partito o gruppo politico di autorizzazione all’utilizzo della denominazione e del simbolo se il contrassegno riporta la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia dei rappresentanti anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo;
- Programma amministrativo;
- Designazione del mandatario Elettorale: (combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
- MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA
E’ il modulo su cui vanno raccolte le firme dei sottoscrittori elettori del Comune e si compone di un atto principale e di atti separati; gli atti separati sono i modelli necessari per raccogliere le firme previste che non possono essere contenute nel modello principale.
Si consiglia pertanto di stampare i modelli predisposti dal Ministero (atto principale principale e atti separati) su fogli A3.
I nomi dei candidati (sindaco e consiglieri comunali) e il contrassegno devono essere riportati su ogni modulo (modello principale e atto separato) prima della raccolta delle firme dei sottoscrittori - elettori.
Per ogni sottoscrittore elettore devono essere riportati in modo chiaro e corretto i seguenti dati:
- il nome e cognome
- il luogo e la data di nascita
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali
- le modalità di identificazione.
I dati anagrafici devono essere riportati in modo completo ed inequivocabile per permettere il successivo rilascio del certificato elettorale, senza il quale la sottoscrizione è priva di valore giuridico.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista (ammenda da 200 a 1000 Euro)
Le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Se una lista contiene un numero di sottoscrittori inferiore o superiore a quello consentito non verrà ammessa.
Il contrassegno sul modulo di raccolta delle firme non dovrà essere incollato successivamente e deve essere stampato o incollato e quindi non amovibile.
La descrizione del contrassegno deve essere il più dettagliata possibile e riportare i colori delle scritte, dello sfondo, degli oggetti contenuti, ecc.
- Nel momento in cui l’elettore sottoscrive una lista, (atto principale o atto separato) devono essere visibili il contrassegno della lista, il nome, il cognome, la data e luogo di nascita di tutti i candidati, e devono essere compilati gli spazi relativi all’apposizione del nome e cognome, luogo e data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento e la firma dei sottoscrittori, come previsto dall’art. 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
- Le firme dei sottoscrittori sulle liste devono essere apposte in presenza di un Pubblico Ufficiale, e autenticate con le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (la mancanza del timbro non dà luogo ad alcuna invalidità, mentre è necessario indicare la qualifica del soggetto che autentica).
- I Pubblici Ufficiali ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Sono abilitati ad autenticare le firme dei sottoscrittori in base alla Legge 53/1990 come modificata dal d.l.77/2021: notai, giudici di pace, cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. I consiglieri comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni. Sono inoltre competenti gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati sul sito dell’ordine.
2. DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA SINDACO
Il modulo deve contenere la dichiarazione sostitutiva nella quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge (artt. 10 e 12 del D.Lgs 235 del 2012) e la dichiarazione di collegamento alle liste con allegato il certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana; in caso di ballottaggio, eventuale dichiarazione di ulteriore collegamento alle liste.
La firma del candidato va autenticata secondo quanto disposto dall’art. 14 della Legge n.53/1990 e successive modificazioni.
3. DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA CONSIGLIERI
Il modulo deve contenere la dichiarazione sostitutiva nella quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla Legge (artt. 10 e 12 del D. Lgs 235 del 2012) con allegati i certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana.
Le firme dei candidati consiglieri vanno autenticate secondo quanto disposto dall’art. 14 della Legge n.53/1990 e successive modificazioni.
4. CERTIFICATI ELETTORALI
I certificati elettorali dei sottoscrittori elettori del Comune verranno rilasciati dall’Ufficio Elettorale e dovranno essere allegati al modello di presentazione delle candidature anche se cumulativi.
I certificati elettorali possono essere chiesti ed acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale tramite posta elettronica certificata (novità introdotta dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
Dati i tempi ristretti degli adempimenti amministrativi, si consiglia di contattare l’Ufficio Elettorale comunale per concordare tempi e modalità di rilascio delle certificazioni.
5. DELEGATI DI LISTA
I due delegati della lista, hanno i seguenti compiti:
- assistere alle operazioni di sorteggio per l’attribuzione del numero progressivo ai candidati sindaci e relative liste, effettuato dalla Commissione elettorale circondariale entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, cioè il 28° giorno antecedente quello della votazione.
- facoltà, ma non obbligo, di nominare i rappresentanti di lista presso ogni sezione elettorale nonché presso l’Ufficio centrale;
- dichiarare il collegamento con una o più liste che partecipano alla competizione elettorale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
Nulla vieta che i delegati siano anche presentatori o candidati.
6. CONTRASSEGNO
Il contrassegno deve essere depositato:
- a mano su supporto digitale (ad esempio chiavetta) in formato vettoriale o PDF, anche in unico esemplare e circoscritto da un cerchio; si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.
- in tre esemplari in forma cartacea in due misure diverse:
- n. 3 esemplari circoscritti da un cerchio di 10 cm di diametro (per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati);
- n. 3 esemplari circoscritti da un cerchio di 3 cm di diametro (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica.
I presentatori di lista dovranno evitare che il contrassegno sia identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni riproducenti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
Vi è poi il divieto di depositare contrassegni che riproducono:
- immagini o soggetti di natura religiosa;
- simboli del Comune;
- denominazioni e simboli di società, anche sportive, senza autorizzazione;
- immagini o espressioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie.
Il contrassegno deve essere racchiuso in un cerchio ossia deve essere circoscritto; anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
7. DELEGA O DICHIARAZIONE PER L’USO DEL SIMBOLO
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
Inoltre i contrassegni che utilizzano denominazioni o simboli o marchi di società (anche sportive) necessitano si apposita autorizzazione all’usa da parte della relativa società, autenticata secondo le modalità già illustrate.
8. PROGRAMMA ELETTORALE
A corredo della lista che si presenta per l’elezione diretta del Sindaco è necessario vi sia il programma amministrativo che il candidato Sindaco intende concretizzare nei cinque anni di mandato, reso pubblico con la pubblicazione all'Albo pretorio (pubblicazione on line). Se più liste collegate presentano lo stesso candidato alla carica di Sindaco il programma amministrativo è il medesimo, art. 73 comma 2, del T.U. 267/2000 e succ. modificazioni.
Da presentare in forma cartacea e file PDF per pubblicazione Albo pretorio online.
9. MANDATARIO ELETTORALE
Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (mod. allegato n. 12). Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI PER LA LEGGE N. 3/2019 (C.D. LEGGE SPAZZACORROTTI)
Partiti e movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, ENTRO il 14° giorno antecedente la data dell’elezione:
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- Curriculum vitae
- Certificato rilasciato dal Casellario Giudiziale (art. 24 d.P.R. 14.11.2022 n. 313). Il certificato può essere richiesto dal diretto interessato o dai rappresentanti legali dei partiti o movimenti politici, o da persone delegate. La delega per la richiesta del certificato può essere conferita sia tramite atto firmato (senza autentica di firma), sia all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura (mod. allegati n. 5 e 7 parte facoltativa)
Non appena disponibili e non oltre l’ottavo giorno antecedente la data dell’elezione il curriculum e il certificato dovranno essere forniti in formato digitale all’Ufficio Elettorale per l’obbligatoria pubblicazione nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito internet istituzionale.
PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI CIASCUN CANDIDATO
Entro DOMENICA 30 APRILE 2023 i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni HANNO L’OBBLIGO di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:
- il curriculum vitae;
- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.
In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l’incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l’autentica di firma).
Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.
Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.
Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
Si avvisa che l’omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
IL COMUNE DI VEDELAGO, entro DOMENICA 7 MAGGIO, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.
Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.