Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese.
È pertanto un mezzo che lo Stato assicura a qualsiasi persona priva della possibilità economica di affrontare le spese di assistenza legale, di rappresentanza in giudizio e le “spese vive” del processo quali le imposte, le tasse, i diritti etc.
Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato esteso anche ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione (legge n.134/2001).
Chi è interessato deve presentare domanda specificando i seguenti requisiti:
- stato di povertà (iscrizione liste di collocamento, dichiarazione sostitutiva, etc.
- le ragioni per le quali intende ricorrere al giudice.
L’Istituto giuridico è regolato dalla legge (si vedano il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e la legge 30/7/1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, come modificata dalla legge 29/3/2001 n. 134, nonché il D.M. 3/11/1990 , n. 327 recante norme regolamentari).